L’attuale scenario della normativa italiana ha come riferimento il concetto di “prudent avoidance” (“evitare con prudenza”), che esprime l’importanza di evitare o ridurre per quanto possibile l’esposizione ad un agente esterno nel caso sorgano dubbi sulla sua potenziale pericolosità per la salute umana. Infatti, anche in assenza di una accertata connessione di causa-effetto tra esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e conseguenze di natura sanitaria, a livello nazionale si tende comunque a tenere in debita considerazione anche il rischio connesso con esposizioni prolungate nel tempo a livelli bassi. Di contro, a livello internazionale, le Linee guida formulate dall’ICNIRP (International Commission of Non Ionizing Radiation Protection) nel 1998 stabiliscono dei valori limite di esposizione con riferimento agli effetti sanitari accertati e non considerano i possibili effetti a lungo termine. A livello europeo, le Istituzioni comunitarie non hanno adottato alcun provvedimento normativo vincolante, limitandosi a sottoscrivere la Raccomandazione del Consiglio Europeo (luglio 1999) sui campi elettromagnetici (che recepisce le indicazioni dell’ICNIRP) per l’adozione di misure cautelative, le quali dovrebbero essere il più possibile omogenee, pur prendendo atto delle normative già in vigore in alcuni Paesi.
Già dal 1998, con il D.M. n.381/1998, e poi con la Legge quadro n.36/2001 e il DPCM 8 luglio 2003 relativi alle basse e radiofrequenze, l’Italia ha deciso di adottare politiche di protezione più spinte sul terreno della tutela rispetto all'approccio internazionale.
Nel 2001 è stata pubblicata la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la LEGGE 22 FEBBRAIO 2001, N. 36: LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI. Tale legge ha lo scopo di:
- Dettare i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- Promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare;
- Assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
In particolare, la tutela della salute viene conseguita:
- Attraverso la definizione di tre differenti limiti, limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità, per gli impianti fissi sorgenti di emissioni elettromagnetiche nell'ambiente;
- Tramite l’informazione agli utenti per le attrezzature di uso domestico, al fine di consentire un utilizzo consapevole delle apparecchiature stesse.
Nella legge i valori limite sono i seguenti:
- Limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei termini e nei modi previsti dalla legge;
Gli obiettivi di qualità sono:
- I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;
- I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
La legge quadro n.36/2001 attribuisce competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni individuando, pertanto, tutti gli strumenti che possono consentire la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico negli ambienti abitativi e di vita: da quelli normativi, agli atti di pianificazione e regolatori, dagli strumenti economici allo sviluppo di tecnologie, fino alle forme di educazione del cittadino.
A questa legge hanno fatto seguito una serie di decreti attuativi proprio per trattare in modo esauriente la molteplicità di casi ed applicazioni, e per definire gli specifici limiti di esposizione.
Nel 2003 sono stati pubblicati i due decreti:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, n. 199: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”. I valori di attenzione valgono all'interno di edifici adibiti a permanenza superiore alle quattro ore e nelle pertinenze esterne di essi (balconi, terrazzi e cortili) che siano fruibili come ambienti abitativi, ad esclusione dei lastrici solari. Gli obiettivi di qualità, individuati per garantire la progressiva minimizzazione dell’esposizione, rappresentano i valori di immissione del campo elettromagnetico che non devono essere superati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, intese anche come superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. Il DPCM 08/07/2003 stabilisce, altresì, che detti valori di attenzione e obiettivi di qualità debbano essere “mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti”. In tale decreto i limiti sono i seguenti:
LIMITI DI ESPOSIZIONE |
||
Frequenza f (MHz) |
Intensità di Campo Elettrico E(V/m) |
Intensità di Campo Magnetico H (A/m) |
0,1 < f < 3 |
60 |
0,2 |
3 < f < 3.000 |
20 |
0,05 |
3.000 < f < 300.000 |
40 |
0,01 |
VALORI DI ATTENZIONE |
||
Frequenza f (MHz) |
Intensità di Campo Elettrico E(V/m) |
Intensità di Campo Magnetico H (A/m) |
0,1 < f < 300.000 |
6 |
0,016 |
OBIETTIVI DI QUALITA’ |
||
Frequenza f (MHz) |
Intensità di Campo Elettrico E(V/m) |
Intensità di Campo Magnetico H (A/m) |
0,1 < f < 300.000 |
6 |
0,016 |
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, n. 200: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. Il Decreto fissa i limiti di esposizione sia per il campo elettrico sia per l‘induzione magnetica, rispettivamente pari a 5 kV/m per il campo elettrico e 100 μT per l’induzione magnetica in conformità con i livelli di riferimento raccomandati dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) e validati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I limiti fissati sono da intendersi come “valori efficaci” dei campi misurati e sono da riferirsi a misure puntuali, per qualunque istante e in qualunque luogo accessibile alla popolazione, anche direttamente sotto i cavi dell’alta tensione. Conformemente alle legge quadro 36/2001, il decreto definisce dei “valori di attenzione”, come una misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l’esposizione ai campi magnetici da applicarsi nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e in particolari aree che, per carattere e interesse sociale, il legislatore intende tutelare ulteriormente. Il decreto definisce anche degli obiettivi di qualità, per la progressiva minimizzazione dell’esposizione al solo campo di induzione magnetica, per gli elettrodotti in via di progettazione. Si allega una tabella riepilogativa dei limiti fissati:
|
Valore Efficace Campo Elettrico |
Valore Efficace Induzione Magnetica |
Limiti di esposizione |
5kV/m |
100 μT |
Valori di Attenzione (mediana 24 ore) |
----------- |
10 μT |
Obiettivi di qualità (mediana 24 ore) |
----------- |
3 μT |
Nel 2003 è stato è stato pubblicato anche il Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche che definisce su scala nazionale le modalità per l’installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-telecomunicazione, e prevede che l’interessato chieda autorizzazione o effettui denuncia di inizio attività a seconda che si tratti di trasmettitori con potenza superiore o inferiore a 20 W.
Di seguito un elenco di Normativa Nazionale e Tecnica